Dal 15 ottobre 2026 gli enti del Terzo Settore possono presentare le proprie istanze sul portale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) senza dover ricorrere alla firma digitale: la runts procedura semplificata introdotta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cambia concretamente il rapporto tra le organizzazioni e la burocrazia, abbassando una delle barriere tecniche più frequentemente segnalate dagli operatori del settore.
Il decreto che cambia le regole: cosa prevede il provvedimento dell’8 ottobre 2026
La semplificazione trova la propria base giuridica nel Decreto Direttoriale 8 ottobre 2026 n. 249 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il provvedimento ha aggiornato gli allegati tecnici A e B del Decreto Ministeriale 15 settembre 2020 n. 106, il testo che aveva originariamente definito le modalità operative del RUNTS al momento della sua istituzione.
L’intervento non è una revisione complessiva dell’impianto normativo del Registro, ma una modifica mirata e precisa: eliminare l’obbligo di firma digitale per la presentazione delle pratiche. Si tratta di un aggiornamento tecnico che ha effetti pratici immediati, perché riduce il numero di strumenti e competenze che un ente deve possedere per interagire con il portale istituzionale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato ufficialmente la novità il 15 ottobre 2026, contestualmente all’entrata in vigore della nuova procedura, segnalando la misura come parte di un percorso più ampio di semplificazione amministrativa per il Terzo Settore.
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Le pratiche interessate dalla nuova procedura RUNTS semplificata
La runts procedura semplificata non si applica a un sottoinsieme ristretto di operazioni: il decreto estende la possibilità di presentare istanze senza firma digitale a tutte le principali tipologie di pratiche gestite attraverso il portale. In particolare, la nuova modalità riguarda le domande di:
- iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- variazione dei dati già registrati;
- cancellazione dal Registro;
- accesso al cinque per mille;
- deposito del bilancio.
Si tratta di operazioni che accompagnano l’intero ciclo di vita di un ente nel RUNTS: dall’ingresso iniziale, alle modifiche statutarie o organizzative, fino alla chiusura e alla rendicontazione annuale. Il fatto che la semplificazione copra tutte queste fasi significa che nessun ente è costretto a mantenere la firma digitale come requisito operativo per nessuna delle interazioni ordinarie con il Registro.
Perché la firma digitale era un ostacolo reale
Per comprendere la portata concreta della misura, è utile ricordare cosa comportava l’obbligo di firma digitale. Ottenere e rinnovare un dispositivo di firma digitale richiede un costo economico, un iter burocratico e competenze tecniche che non sono uniformemente distribuite tra le organizzazioni del Terzo Settore. Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) di piccole dimensioni — spesso composte da pochi volontari senza personale amministrativo dedicato — si trovavano in difficoltà proprio nella gestione di questi strumenti.
Il risultato pratico era che molti enti si affidavano a intermediari esterni — professionisti o consulenti — per la sola presentazione delle pratiche al RUNTS, con costi aggiuntivi che pesavano sui bilanci già limitati delle organizzazioni più piccole. La runts procedura semplificata riduce questa dipendenza, restituendo autonomia operativa agli enti che possono ora gestire direttamente le proprie istanze.
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Il RUNTS e il Codice del Terzo Settore: il contesto normativo
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è stato istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117). Il Registro sostituisce i precedenti registri settoriali — quello delle ODV, quello delle APS, quello delle ONLUS — e costituisce oggi il punto di riferimento unico per la verifica dello status giuridico degli enti del Terzo Settore (ETS).
L’iscrizione al RUNTS è condizione necessaria per accedere a una serie di benefici fiscali e di finanziamento pubblico, tra cui l’accesso al cinque per mille e la possibilità di stipulare accordi di coprogettazione e coprogrammazione con le pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 55 e seguenti del Codice. Qualsiasi ostacolo alla corretta tenuta della propria posizione nel Registro si traduce quindi non solo in un problema amministrativo, ma in un potenziale blocco dell’accesso a risorse e opportunità.
Semplificazione amministrativa e qualità dei servizi sociali: il legame da non trascurare
La riduzione degli oneri burocratici per gli ETS non è una questione puramente tecnica. Gli enti del Terzo Settore erogano servizi di welfare, assistenza, inclusione e supporto alle comunità in molti territori dove il pubblico è assente o insufficiente. Quando un’organizzazione di volontariato deve dedicare tempo e risorse alla gestione di adempimenti amministrativi complessi, sottrae capacità alla propria missione.
La runts procedura semplificata si inserisce in questo quadro: alleggerire il carico burocratico sugli ETS significa, in ultima analisi, liberare risorse — umane ed economiche — che possono essere reinvestite nell’attività sociale. Il beneficio non riguarda solo le organizzazioni, ma le persone e le comunità che da esse dipendono.
Resta da osservare come la misura verrà recepita nella pratica, in particolare dagli enti più piccoli e da quelli operanti in aree con minore accesso alla formazione digitale. La semplificazione della procedura è un passo necessario, ma la sua efficacia dipenderà anche dalla disponibilità di supporto informativo e tecnico per accompagnare gli enti nel passaggio alla nuova modalità operativa.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.
