Ricevere il fermo amministrativo sul proprio veicolo può sembrare una condanna definitiva, ma non sempre lo è.
È possibile contestare tale provvedimento, spesso emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quando sussistono vizi procedurali, prescrizione del debito o tutele speciali previste dalla legge. La normativa e la giurisprudenza fissano limiti precisi affinché il fermo sia legittimo, offrendo strumenti di difesa ai contribuenti.
Il fermo amministrativo rappresenta l’atto conclusivo di una procedura che deve rispettare una rigorosa sequenza di notifiche. Questi passaggi sono fondamentali affinché l’atto sia valido. La prima condizione è la regolare notifica degli atti prodromici, come la cartella esattoriale o l’avviso di accertamento. Se il contribuente non ha ricevuto questi documenti, il preavviso di fermo è nullo. La Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza che un atto consequenziale non può essere valido se l’atto presupposto non è stato notificato correttamente (Cass. Civ., Sez. 5, n. 23156/2025).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è obbligata a inviare al debitore un preavviso di fermo che informa dell’imminente iscrizione del blocco, concedendo 30 giorni per regolarizzare la posizione debitoria (D.P.R. n. 602/1973, art. 86, comma 2). La mancata o irregolare notifica di questo preavviso compromette la legittimità dell’intera procedura. La prova della consegna spetta all’ente creditore, che deve fornire l’avviso di ricevimento o dimostrare la giacenza postale (Corte d’Appello L’Aquila, sez. 1, sentenza n. 825/2021).
Infine, l’atto deve essere motivato in modo chiaro e completo. Se il preavviso si limita a citare cartelle di pagamento senza allegarle, e il contribuente non le ha mai ricevute, si configura un difetto di motivazione che rende nullo il provvedimento (Legge n. 212/2000, art. 7; Corte di Giustizia Tributaria di Macerata, sentenza n. 198/2023).
Un fermo amministrativo può essere illegittimo anche se la procedura di notifica è stata impeccabile, ma il debito è prescritto. La prescrizione è la perdita del diritto a riscuotere il credito per il trascorrere del tempo e varia a seconda del tipo di tributo:
- Il bollo auto si prescrive in 3 anni;
- Le multe stradali e tributi locali come IMU e TARI si prescrivono in 5 anni;
- I tributi erariali maggiori, come IRPEF, si prescrivono in 10 anni.
Se il fermo si basa su un credito ormai prescritto, il contribuente può impugnarlo eccependo l’estinzione del debito (Corte di Giustizia Tributaria di Torino, sentenza n. 382/2023). La Cassazione ha stabilito che questa eccezione può essere sollevata anche dopo la formazione della cartella esattoriale, inclusa l’opposizione al fermo (Cass. Civ., Sez. 6, n. 36728/2022).
Altre cause di nullità sono il pagamento del debito, l’annullamento giudiziario o amministrativo, o la inesistenza del credito. Prima di qualsiasi pagamento è quindi fondamentale verificare scrupolosamente la natura e l’anzianità dei crediti contestati.

Veicoli esclusi dal fermo amministrativo: tutele speciali – felicitapubblica.it
La legge prevede la protezione di alcune categorie di veicoli, vietandone il fermo per tutelare il diritto al lavoro e i diritti fondamentali della persona. Tra queste:
- Veicoli strumentali all’attività lavorativa: sono esclusi dal fermo i mezzi essenziali per l’esercizio di un’attività d’impresa o professione, come il furgone di un artigiano o l’auto di un agente di commercio (D.P.R. n. 602/1973, art. 86, comma 2). Per ottenerne la tutela, il contribuente deve dimostrare entro 30 giorni dalla notifica del preavviso la strumentalità del mezzo, tramite documenti contabili, registri o fatture (Corte di Giustizia Tributaria di Bari, sentenza n. 1357/2024).
- Veicoli cointestati: se il veicolo è intestato a più persone e il debito riguarda solo uno di loro, il fermo può essere illegittimo in quanto colpirebbe un soggetto estraneo al debito (Tribunale di Viterbo, sentenza n. 771/2024). Tuttavia, la giurisprudenza prevalente considera il fermo una misura cautelare, non una sanzione, giustificando la legittimità del blocco anche in caso di cointestazione.
- Veicoli per persone con disabilità grave: la giurisprudenza ha sancito che è illegittimo applicare il fermo a un veicolo indispensabile per la mobilità di una persona disabile ai sensi della legge 104/1992, proteggendo così il diritto costituzionale alla mobilità (Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, sentenza n. 3766/2024; Taranto, sentenza n. 1124/2024).
Giurisdizione competente e ricorsi
Per contestare il fermo amministrativo è essenziale rivolgersi al giudice competente, che varia in base alla natura del credito:
- Corte di Giustizia Tributaria per tributi erariali e non erariali (IRPEF, IVA, bollo auto, diritti camerali);
- Giudice Ordinario (Giudice di Pace o Tribunale) per sanzioni amministrative come multe stradali;
- Tribunale in veste di Giudice del Lavoro per contributi previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL).
Nei casi in cui il preavviso di fermo si fondi su crediti di diversa natura, il contribuente può dover impugnare davanti a più giudici, che coordineranno la trattazione delle varie questioni (Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, sentenza n. 3766/2024). È consigliabile farsi assistere da un professionista per evitare errori procedurali che potrebbero compromettere l’esito del ricorso.

Vizi di notifica e nullità del fermo amministrativo (www.felicitapubblica.it) 












