
Novità sul fronte welfare aziendale. La Legge di Stabilità 2016 ha aumentato le agevolazioni fiscali per le aziende che elargiscono servizi e prestazioni di welfare aziendale ai dipendenti (asili nido, buoni pasto, assistenza integrativa, ecc.), e ha reintrodotto la detassazione dei premi produttività e delle altre voci di salario collegate agli incrementi di performance. Ma per far sì che tali novità diventino operative è indispensabile che il Ministero del Lavoro emani uno specifico decreto attuativo.
Novità sul fronte welfare aziendale. La Legge di Stabilità 2016 ha aumentato le agevolazioni fiscali per le aziende che elargiscono servizi e prestazioni di welfare aziendale ai dipendenti (asili nido, buoni pasto, assistenza integrativa, ecc.), e ha reintrodotto la detassazione dei premi produttività e delle altre voci di salario collegate agli incrementi di performance. Ma per far sì che tali novità diventino operative è indispensabile che il Ministero del Lavoro emani uno specifico decreto attuativo.
Nello specifico, la manovra finanziaria ha introdotto varie misure dirette a favorire il welfare aziendale con l’idea che questi servizi e prestazioni erogati dalle aziende possano trovare attuazione, grazie alla defiscalizzazione, anche nelle piccole e medie imprese. In tal maniera, le aziende possono risparmiare sul costo del lavoro, tra tasse e contributi legati ai diversi premi, pur andando incontro alle esigenze dei propri dipendenti, che si trovano a beneficiare di prestazioni lavorative dal valore superiore a un premio monetario in busta paga.
Per quanto concerne i dipendenti: secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, nell’ambito di un eventuale accordo aziendale sarà il lavoratore stesso a scegliere se scambiare il premio retributivo con prestazioni di welfare integrativo. Per quanto riguarda, invece, le aziende: per i datori di lavoro, una delle principali modifiche è data dall’esenzione IRPEF dell’uso di opere e servizi messi a disposizione dei dipendenti e loro familiari anche, e questa rappresenta la novità, se previsti da disposizione di contratto, accordo o regolamento aziendale (prima l’esenzione scattava solo se il benefit risultava come atto unilaterale e volontario del datore di lavoro).
Pertanto, perfezionando l’articolo 51, la manovra prevede l’esenzione IRPEF per prestazioni e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto della religione, che da adesso in poi potranno essere incluse nelle contrattazioni aziendali in veste di forme di pagamento in natura con detassazione fiscale e contributiva integrale.
La manovra allarga poi l’esenzione IRPEF per somme, servizi e prestazioni elargiti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per la fruizione e la frequenza da parte dei familiari indicati all’articolo 12 del TUIR, anche non fiscalmente a carico, di: servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, inclusi i servizi integrativi e di mensa a essi collegati; ludoteche e centri estivi e invernali; borse di studio.
Altra novità è rappresentata dal fatto che sono esenti anche le somme e le prestazioni erogate per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani oppure non autosufficienti.
Infine, per quanto riguarda la detassazione del salario di produttività, sono stati modificati dal 1° gennaio 2016 i limiti di reddito ammessi all’incentivo, che sono stati portati a 50.000. Tali premi non contribuiscono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE). Per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, il limite massimo dei premi produttività e redditività aziendale e per la distribuzione degli utili ai dipendenti è stato fissato a 2.000 euro lordi e a 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.