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In cosa consiste lo stato di emergenza?

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Il 14 dicembre il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Draghi e del ministro della Salute Speranza, ha approvato la proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. In forza di tale decisione sono stati prorogati i poteri per l’emergenza al capo della Protezione Civile e la struttura del commissario straordinario e restano in vigore le norme relative all’impiego del green pass e del green pass rafforzato, così come i test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.

Apparentemente tutti d’accordo, visto che il CdM ha votato il provvedimento all’unanimità. Ma le perplessità vanno ben oltre l’esplicito dissenso di Fratelli d’Italia. Non è solo la cosiddetta area no-vax a protestare, anche numerosi intellettuali denunciato l’abuso delle norme emergenziali, la violazione delle regole democratiche paventando l’affermazione di una sorta di “dittatura sanitaria”.

Ma che cos’è e in cosa consiste lo stato d’emergenza?

Per la prima volta lo stato d’emergenza viene emanato il 31 gennaio 2020 dal governo Conte per 6 mesi, fino al 31 luglio 2020, a causa “del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19)”. Una prima proroga fino al 15 ottobre 2020, poi numerose altre per arrivare al 31 dicembre 2021.

Lo stato di emergenza trova il proprio fondamento giuridico nella normativa sulla protezione civile (legge n. 225 del 1992 e decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018). Viene adottato per fronteggiare emergenze di rilievo nazionale che richiedono prontezza di intervento e poteri straordinari. Infatti l’art. 7 del decreto parla di “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.

Le calamità, in ragione della loro estensione e gravità, possono essere classificate di livello comunale (tipo A), di livello provinciale e regionale (tipo B) e di livello nazionale (tipo C). Nel terzo caso il Consiglio dei Ministri, su impulso del presidente, può emanare lo stato di emergenza. Di norma la sua durata è di 12 mesi, in caso di necessità prorogabile di ulteriori 12 mesi.

In stato di emergenza il Governo, pur nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, può emettere ordinanze in deroga alle disposizioni di legge. Il caso più rilevante è costituito dall’uso dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm), largamente utilizzati in questi due anni. Solo di recente è stata adottata una norma che prevede che il capo del Governo o un ministro debbano illustrare il contenuto di tali provvedimenti alle Camere.

Direttamente o indirettamente sono figlie dello stato di emergenza la struttura commissariale del generale Figliuolo, il Comitato Tecnico Scientifico, il monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, la classificazione in zone del territorio, la limitazione agli spostamenti, l’obbligo di utilizzo delle mascherine, il green pass e il super green pass, le procedure per utilizzare lo smart working.

La fine dello stato di emergenza sarà decisa da un’ordinanza “di chiusura”, che ridefinirà per singole materie le competenze ordinarie delle amministrazioni, disciplinando il progressivo ritorno alla normalità.

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