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Modifiche al Decreto Crescita per il Terzo Settore

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Il Decreto Crescita, come da Comunicato stampa n. 56 del 24 aprile 2019 approvato dal Consiglio del ministri, ha corretto in alcune parti il Ddl anticorruzione licenziato a dicembre dello scorso anno,  in particolare quelle riguardanti il Terzo settore.

In particolare il Ddl “Spazzacorrotti”, rispetto agli obblighi anticorruzione, trattava di fatto i soggetti del non profit come i partiti politici, escludendo per 10 anni dall’attività associativa chiunque avesse ricoperto un incarico elettivo, a meno di obblighi aggiuntivi onerosi e dispendiosi.

Il Terzo settore aveva protestato compatto e la portavoce del Forum Terzo settore Claudia Fiaschi (di cui avevamo scritto in questo articolo aveva dichiarato: «Non siamo partiti, siamo persone che spendono parte del proprio tempo per aiutare gli altri; sarebbe quindi irragionevole assoggettarci agli stessi obblighi che devono rispettare le forze politiche».

La modifica approvata per il Decreto Crescita è all’articolo 43 intitolato “Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore” ed è stato quindi spiegato che l’equiparazione ai partiti «non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» né «alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, basterà l’iscrizione in uno dei registri attuali previsti dalle normative di settore, ad esempio quelli regionali, delle prefetture, delle onlus, delle cooperative sociali». In realtà ci sono codici e codicilli ulteriori che sarebbero lunghi e tecnici da spiegare, ma in ogni caso resta il fatto che per le associazioni non profit il decreto Spazzacorrotti viene decisamente attenuato.

È poi stato modificato l’articolo 35, sugli Obblighi informativi erogazioni pubbliche, che impone anche agli enti non profit (associazioni, Onlus e fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) l’obbligo di pubblicare sul proprio sito gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura entro il 30 giugno di ogni anno e non più entro il 28 febbraio. Facendo però eccezione per i contributi che costituiscono pagamenti o risarcimenti da parte della PA, il che riduce gli oneri dovuti.

Infine è stato variato l’articolo 14 che, all’articolo 148 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), aggiunge gli «enti associativi assistenziali» fra quelli per cui è previsto il mantenimento della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci.

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