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Ok del Senato: il biotestamento è finalmente legge

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Tra lacrime e applausi il Senato ha dato il proprio via libera alla Legge sul Biotestamento. Questa mattina, dopo 8 mesi di stallo e tante polemiche, con 180 sì (71 no e 6 astenuti) il provvedimento ha ottenuto il via libera da Palazzo Madama, diventando finalmente legge.

Ad assistere a una seduta che possiamo – senza timore di smentita – definire storica, i dirigenti dell’associazione Coscioni, che da anni portava avanti questa battaglia, che dopo la votazione hanno pianto e si sono abbracciati per questa vittoria che, purtroppo, per molti loro familiari è arrivata troppo tardi.

«Pur nella diversità delle opinioni», ha commentato il presidente del Senato Pietro Grasso, «di fronte a noi dobbiamo tener presente la vita reale delle persone, i loro bisogni, le loro sofferenze, le loro aspettative. Possiamo dire di aver assolto al nostro compito quando, in coscienza, decidiamo secondo criteri di responsabilità, cercando tutti insieme la strada di maggior condivisione possibile anche sulle questioni più divisive».

Soddisfazione è stata espressa anche dal premier Paolo Gentiloni, che in un tweet ha parlato di «via libera a una scelta di civiltà. Un passo avanti per la dignità della persona», e dal radicale Marco Cappato – proprio in questi giorni a processo per la morte di Dj Fabo – che parla di “una bella pagina parlamentare”, ma che annuncia la volontà di proseguire la propria battaglia per i diritti chiedendo ai partiti di impegnarsi a mettere in calendario la legge di iniziativa popolare dell’Associazione Luca Coscioni di Radicali italiani e di altri per la legalizzazione dell’eutanasia e del suicidio assistito.

Cinque gli articoli della legge. Ecco le novità punto per punto:

IL CONSENSO INFORMATO – L’articolo 1 prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene ‘promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato’ e ‘nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari’.

I MINORI – Per quanto riguarda i minori ‘il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore’.

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – L’articolo 3 prevede che ‘ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali’. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e ‘in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale’. Sempre questo articolo stabilisce le modalità di espressione della propria volontà: ‘Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione’. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, ‘la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni’.

PIANIFICAZIONE DELLE CURE – ‘Nella relazione tra medico e paziente – si legge nell’articolo 4 – rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità’

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