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20 ottobre 2000 – Dagli Stati membri dell’Unione Europea viene sottoscritta la Convenzione europea del paesaggio, il primo trattato internazionale sull’argomento in grado di darne una definizione univoca e condivisa, come dispone il Capitolo 1, art. 1 lettera a:
«”Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni».
Definito il concetto di paesaggio, la Convenzione prosegue disponendo i provvedimenti in tema di riconoscimento e tutela. Pertanto, i firmatari si sono di fatto impegnati, sulla carta, ad applicare tutte quelle politiche, misure e obiettivi che hanno a che fare con la salvaguardia del territorio. È molto importante specificare che la Convenzione si riferisce a tutti i paesaggi, indipendentemente da precisi canoni di bellezza. Non a caso, nell’art. 2 dice espressamente:
«…paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati».
È proprio il concetto di degrado, dunque, a richiamare l’impegno collettivo nei confronti di una nuova sfida e delle opportunità che possono emergere fino a giungere alla promozione di una vera e propria cultura del territorio.
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