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Semplifichiamo la startup innovativa

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Si aggiunge un altro importante tassello che facilita la nascita delle startup innovative. Il ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato il decreto che introduce la possibilità di costituire una startup innovativa, definita ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 179/2012 e successive modificazioni, mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.

Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online. Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della startup oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma. (www. mise.gov.it)

Questo intervento rappresenta sicuramente un ulteriore passo verso la semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri. E’ importante che la startup innovativa sia messa nelle condizioni di svolgere azioni e muoversi nel mercato con una maggiore flessibilità.

Ricordiamo che ad oggi l’iscrizione di una start-up innovativa, i cui requisiti e benefici sono indicati nei nostri approfondimenti di settembre 2015 (leggi la prima parte e la seconda parte), segue le modalità previste per l’iscrizione dell’atto costitutivo delle società, integrate con le nuove previsioni per la sezione speciale:
1. la domanda d’iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL;
2. l’iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
3. la totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria per gli adempimenti nel registro delle imprese, e dell’imposta di bollo a seguito del chiarimento sopraggiunto attraverso la circolare 16/E da parte dell’Agenzia delle Entrate, opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quinto anno d’iscrizione. L’esenzione vale anche per la domanda d’iscrizione in cui si presenta la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo e contestualmente la domanda d’iscrizione alla sezione speciale, nonché per il pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio;
4. l’impresa avvia l’attività contestualmente alla costituzione. Se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell’atto costitutivo nella sezione ordinaria, con l’assolvimento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria;
5. si segnala l’importanza che sia compilato il campo relativo all’indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S1) nel quale le società startup devono rendere disponibili, tra l’altro, le informazioni previste dall’art. 25 comma 11 della legge;
6. per l’impresa neo costituita, nonché per l’impresa che non ha ancora depositato il primo bilancio, le informazioni relative alle spese in ricerca e sviluppo sono desunte da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. Tale dichiarazione dovrà presentare una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza); così facendo, il legale rappresentante si impegna a riportare nel primo bilancio d’esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenuti dalla startup innovativa, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto della soglia minima del 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.

La domanda di iscrizione si presenta tramite il modello informatico “S1” e “S” per quanto riguarda gli aspetti tradizionali. Per l’ iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il medesimo modello informatico “S1”, indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro “32/START-UP ED INCUBATORI”.
Il riquadro rende disponibili una griglia di codici, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l’informazione corrispondente. Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice 027.

Gli altri codici sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l’iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti.
Si allegherà l’autocertificazione prevista dalla legge, in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D30 (clicca qui per prendere visione del format dell’autodichiarazione pag. 27-28).

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