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Novità sul fronte welfare aziendale. La Legge di Stabilità 2016 ha aumentato le agevolazioni fiscali per le aziende che elargiscono servizi e prestazioni di welfare aziendale ai dipendenti (asili nido, buoni pasto, assistenza integrativa, ecc.), e ha reintrodotto la detassazione dei premi produttività e delle altre voci di salario collegate agli incrementi di performance. Ma per far sì che tali novità diventino operative è indispensabile che il Ministero del Lavoro emani uno specifico decreto attuativo.
Nello specifico, la manovra finanziaria ha introdotto varie misure dirette a favorire il welfare aziendale con l’idea che questi servizi e prestazioni erogati dalle aziende possano trovare attuazione, grazie alla defiscalizzazione, anche nelle piccole e medie imprese. In tal maniera, le aziende possono risparmiare sul costo del lavoro, tra tasse e contributi legati ai diversi premi, pur andando incontro alle esigenze dei propri dipendenti, che si trovano a beneficiare di prestazioni lavorative dal valore superiore a un premio monetario in busta paga.
Per quanto concerne i dipendenti: secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, nell’ambito di un eventuale accordo aziendale sarà il lavoratore stesso a scegliere se scambiare il premio retributivo con prestazioni di welfare integrativo. Per quanto riguarda, invece, le aziende: per i datori di lavoro, una delle principali modifiche è data dall’esenzione IRPEF dell’uso di opere e servizi messi a disposizione dei dipendenti e loro familiari anche, e questa rappresenta la novità, se previsti da disposizione di contratto, accordo o regolamento aziendale (prima l’esenzione scattava solo se il benefit risultava come atto unilaterale e volontario del datore di lavoro).
Pertanto, perfezionando l’articolo 51, la manovra prevede l’esenzione IRPEF per prestazioni e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto della religione, che da adesso in poi potranno essere incluse nelle contrattazioni aziendali in veste di forme di pagamento in natura con detassazione fiscale e contributiva integrale.
La manovra allarga poi l’esenzione IRPEF per somme, servizi e prestazioni elargiti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per la fruizione e la frequenza da parte dei familiari indicati all’articolo 12 del TUIR, anche non fiscalmente a carico, di: servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, inclusi i servizi integrativi e di mensa a essi collegati; ludoteche e centri estivi e invernali; borse di studio.
Altra novità è rappresentata dal fatto che sono esenti anche le somme e le prestazioni erogate per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani oppure non autosufficienti.
Infine, per quanto riguarda la detassazione del salario di produttività, sono stati modificati dal 1° gennaio 2016 i limiti di reddito ammessi all’incentivo, che sono stati portati a 50.000. Tali premi non contribuiscono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE). Per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, il limite massimo dei premi produttività e redditività aziendale e per la distribuzione degli utili ai dipendenti è stato fissato a 2.000 euro lordi e a 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
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