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Buone notizie sul fronte del welfare contrattuale. Il decreto legislativo 148/2015 e la circolare dell’INPS numero 152 del 18 agosto 2015 hanno delineato un nuovo scenario: l’opportunità per i lavoratori di beneficiare del congedo parentale a ore è diventata stabile, e la contrattazione collettiva ha il rilevante compito di definire modalità di utilizzo più convenienti di quelle previste dalla normativa.
Pertanto, in mancanza di disposizioni per un utilizzo più flessibile contenute nella contrattazione aziendale, ad esempio, il congedo a ore può essere richiesto solo per periodi pari alla metà dell’orario medio giornaliero. Oltre a ciò, con la circolare INPS è stato possibile attuare i contratti esistenti, fino a quel momento inapplicati a causa della mancanza della modulistica necessaria per l’effettivo uso del congedo parentale a ore.
La contrattazione aziendale ha accettato la sfida della conciliazione tra tempi di vita, famigliari e di lavoro attraverso l’introduzione di soluzioni innovative per promuovere la flessibilità oraria e di luogo della prestazione lavorativa. Tra i vari esempi di accordi aziendali volti a favorire e disciplinare nuove modalità di lavoro flessibile e strumenti per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, vi è l’esperienza di Intesa Sanpaolo, che ha firmato con le parti sindacali l’Accordo sul Lavoro Flessibile nel Gruppo Intesa Sanpaolo per intraprendere in diverse sedi la sperimentazione di soluzioni di flessibilità oraria e di luogo.
Proprio dal settore bancario è partita una riflessione più ampia, che ha portato il 15 dicembre 2015 ABI-Associazione Bancaria Italiana e i sindacati del settore alla firma dell’accordo per la fruizione oraria dei congedi parentali, che entrerà in vigore a partire dal 1 febbraio 2016. In base a tale accordo, il congedo orario potrà essere richiesto durante tutto l’arco dell’anno dal personale sia a tempo pieno sia a tempo parziale per periodi minimi di un’ora al giorno, a patto che la somma nell’arco dell’intero mese di utilizzo corrisponda a una o più giornate intere. Il preavviso stabilito per la richiesta all’azienda è di cinque giorni lavorativi, e prevede la presentazione di una domanda scritta comprensiva della documentazione inoltrata all’INPS. Infine, con l’accordo le parti si impegnano a proseguire i lavori sulle tematiche riguardanti la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
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