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Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici

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Il nuovo Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), istituito a giugno 2015 con il Regolamento 1017, rappresenta una nuova sfida per i partenariati pubblico privati. Il dibattito in sede comunitaria, anche a seguito dell’azione di pressione del Governo Italiano, è giunto alla conclusione che si rende indispensabile un forte sostegno agli investimenti per rafforzare una crescita ancora troppo lenta e incerta. A questa logica si ispira il “Fondo Juncker” le cui regole fondamentali sono contenute nel Regolamento istitutivo. Nel punto 11 delle considerazioni introduttive si legge: “Il FEIS dovrebbe essere parte di una strategia globale volta a superare l’incertezza che circonda l’attività pubblica e privata d’investimento e a ridurre i divari tra i livelli di investimenti nell’Unione. La strategia poggia su tre assi portanti: mobilitazione di fondi da destinare agli investimenti, capacità degli investimenti di raggiungere l’economia reale e miglioramento del contesto d’investimento nell’Unione. La strategia dovrebbe stimolare la competitività e la ripresa economica ed essere complementare all’obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale all’interno dell’Unione”. Il FEIS dovrebbe pertanto sostenere investimenti strategici nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture energetiche, delle energie rinnovabili, dello sviluppo urbano e rurale, in ambito sociale nonché nei settori dell’ambiente e delle risorse naturali, oltre a progetti che rafforzano la base scientifica e tecnologica dell’Unione, e progetti relativi al capitale umano, la cultura e la salute. Un ampio ventaglio di interventi, quindi, nei quali trova spazio la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per dare corpo ad investimenti di interesse collettivo. Peraltro il disegno di Legge di Stabilità 2016 n. 2111 inizia a dar corpo agli interventi del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici prevedendo un ruolo diretto della Cassa Depositi e Prestiti (art. 41).
Di seguito proponiamo ai nostri lettori uno stralcio del “REGOLAMENTO (UE) 2015/1017 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al Polo Europeo di consulenza sugli investimenti e al Portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici” rinviando al link seguente per la consultazione del testo integrale
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1017&from=IT

1. La crisi economica e finanziaria ha causato un calo degli investimenti nell’Unione. Questi ultimi sono diminuiti di circa il 15% rispetto al loro apice nel 2007. La carenza di investimenti di cui soffre l’Unione è dovuta in particolare ai vincoli di bilancio imposti agli Stati membri e a una crescita stagnante, fattori che determinano a loro volta incertezza sui mercati circa il futuro dell’economia. Tale carenza di investimenti, che è stata particolarmente grave negli Stati membri più colpiti dalla crisi, ha rallentato la ripresa economica e incide negativamente sulla creazione di posti di lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo termine e sulla competitività, ostacolando potenzialmente il conseguimento degli obiettivi e delle finalità della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Occorre rendere più attraente investire in Europa e nelle infrastrutture di una moderna economia della conoscenza.
2. È necessario un intervento a tutto campo per spezzare il circolo vizioso indotto dalla carenza di investimenti e dalle crescenti disparità tra le regioni, nonché per rafforzare la fiducia nell’economia dell’Unione, mentre incentivi per la creazione di un contesto favorevole agli investimenti negli Stati membri potrebbero stimolare la ripresa economica. Insieme a uno slancio rinnovato verso il finanziamento degli investimenti, riforme strutturali efficaci e sostenibili sul piano economico e sociale e la responsabilità di bilancio costituiscono mezzi per instaurare un circolo virtuoso in cui i progetti d’investimento concorrano al sostegno dell’occupazione e della domanda e determinino una riduzione duratura del divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale e un miglioramento delle potenzialità di crescita. Un Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici («FEIS»), rafforzato dai contributi degli Stati membri, dovrebbe integrare una strategia globale volta a migliorare la competitività dell’Unione e ad attrarre investimenti.
3. Al fine di ottimizzare l’impatto del FEIS sull’occupazione, gli Stati membri dovrebbero continuare a intraprendere riforme strutturali efficaci e sostenibili sul piano economico e sociale, nonché altre iniziative quali programmi di formazione e politiche attive del mercato del lavoro, il sostegno di condizioni favorevoli alla creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità e l’investimento in politiche sociali mirate in linea con il pacchetto di investimenti sociali del 2013. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero realizzare attività supplementari quali programmi di formazione ad hoc volti a far corrispondere le competenze dei lavoratori alle necessità dei settori che beneficiano del FEIS, servizi su misura per le imprese, che le preparino ad espandersi e a creare più posti di lavoro, nonché il sostegno alle start-up e ai lavoratori autonomi.
4. Con l’Iniziativa Globale per le Infrastrutture (Global Infrastructure Initiative), il G20 ha riconosciuto l’importanza degli investimenti ai fini dello stimolo della domanda e del miglioramento della produttività e della crescita e si è impegnato a instaurare un contesto propizio all’incremento degli investimenti.
5. Durante la crisi economica e finanziaria, l’Unione si è adoperata per promuovere la crescita, in particolare tramite le iniziative previste dalla strategia Europa 2020, in cui si concreta un percorso mirato alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché tramite il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Anche la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha potenziato la propria funzione di stimolo e di promozione degli investimenti nell’Unione, in parte grazie all’aumento di capitale del gennaio 2013. Sono necessari ulteriori interventi per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni macroeconomici e d’investimento dell’Unione così come l’impiego efficiente della liquidità disponibile sul mercato e per incoraggiare il suo incanalamento verso il finanziamento di progetti d’investimento economicamente sostenibili.
6. Il 15 luglio 2014, l’allora Presidente eletto della Commissione ha presentato al Parlamento Europeo gli orientamenti politici per la prossima Commissione. Detti orientamenti esortavano a destinare, nei tre anni successivi, fino a 300 miliardi di EUR a ulteriori investimenti pubblici e privati nell’economia reale per stimolare gli investimenti nell’intento di creare occupazione.
7. Il 26 novembre 2014, la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo «Un piano di investimenti per l’Europa» («piano di investimenti»), nella quale prospettava l’istituzione del FEIS, di un portale trasparente dei progetti di investimento a livello di Unione («Portale dei progetti di investimento europei») e di un Polo di consulenza sugli investimenti («Polo europeo di consulenza sugli investimenti») e poneva l’accento su un programma di rimozione degli ostacoli agli investimenti e di completamento del mercato interno.
8. Il 18 dicembre 2014, il Consiglio Europeo ha concluso che «promuovere gli investimenti e affrontare le carenze del mercato in Europa costituiscono una sfida strategica essenziale» e che «il rinnovato accento posto sugli investimenti unitamente all’impegno degli Stati membri ad intensificare le riforme strutturali e a perseguire un risanamento di bilancio favorevole alla crescita getteranno le fondamenta della crescita e dell’occupazione in Europa». Il Consiglio Europeo ha chiesto «l’istituzione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in seno al gruppo BEI al fine di mobilitare 315 miliardi di EUR in nuovi investimenti tra il 2015 e il 2017» e ha invitato il gruppo BEI «ad avviare le attività avvalendosi di fondi propri a partire da gennaio 2015». Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato che «il FEIS integrerà e andrà ad aggiungersi ai programmi dell’UE in corso e alle tradizionali attività della BEI».
9. Il 13 gennaio 2015 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» specificando le modalità con cui applicherà tali norme.
10. Il 24 giugno 2015 la Commissione ha dichiarato che «fatte salve le prerogative del Consiglio nell’attuazione del patto di stabilità e crescita (PSC), i contributi una tantum degli Stati membri, che uno Stato membro o le banche nazionali di promozione classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche o che operano per conto di uno Stato membro versano al FEIS o alle piattaforme d’investimento tematiche o multinazionali istituite ai fini dell’attuazione del piano di investimenti, dovrebbero, in linea di principio, essere considerati misure una tantum ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio e dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio».
11. Il FEIS dovrebbe essere parte di una strategia globale volta a superare l’incertezza che circonda l’attività pubblica e privata d’investimento e a ridurre i divari tra i livelli di investimenti nell’Unione. La strategia poggia su tre assi portanti: mobilitazione di fondi da destinare agli investimenti, capacità degli investimenti di raggiungere l’economia reale e miglioramento del contesto d’investimento nell’Unione. La strategia dovrebbe stimolare la competitività e la ripresa economica ed essere complementare all’obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale all’interno dell’Unione. Il FEIS dovrebbe essere considerato un’integrazione di tutte le altre misure necessarie per ridurre i divari tra i livelli di investimenti nell’Unione e, attraverso la sua azione in qualità di fondo di garanzia, uno stimolo per nuovi investimenti.
12. Il contesto d’investimento nell’Unione dovrebbe essere migliorato mediante la rimozione degli ostacoli agli investimenti, la garanzia dell’assenza di discriminazioni in funzione della natura pubblica o privata della gestione dei progetti, il rafforzamento del mercato interno e l’aumento della prevedibilità della normativa. Nella sua comunicazione intitolata «Programma di lavoro della Commissione per il 2015: un nuovo inizio», la Commissione annunciava che «alleggerire il carico normativo pur mantenendo un’elevata protezione sociale, sanitaria e ambientale e garantendo un’ampia scelta ai consumatori» era una priorità politica e che avrebbe proceduto a «una revisione delle norme onde garantire che contribuiscano all’agenda per l’occupazione e la crescita». È opportuno che la Commissione e gli Stati membri intraprendano tale compito senza indugio. Tale lavoro preparatorio dovrebbe giovare sia all’operato del FEIS sia, in genere, agli investimenti in tutta l’Unione.
13. L’obiettivo del FEIS dovrebbe consistere nell’aiutare a superare le difficoltà di finanziamento e di realizzazione di investimenti strategici, trasformativi e produttivi che presentino, sotto il profilo economico, ambientale e sociale, un elevato valore aggiunto in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione quali fissati nel regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Fondo dovrebbe mirare a fornire uno stimolo immediato all’economia dell’Unione e a migliorare l’accesso ai finanziamenti e la competitività delle imprese e di altre entità, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI) e alle piccole imprese a media capitalizzazione, con l’obiettivo di ridurre i livelli di disoccupazione e favorire la crescita nell’Unione.
Il FEIS dovrebbe pertanto sostenere investimenti strategici quali, ma non solo, progetti di interesse comune volti a: completare il mercato interno nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture energetiche, comprese le interconnessioni di trasporto ed energetiche e l’infrastruttura digitale; espandere le energie rinnovabili e l’efficienza energetica e delle risorse; sviluppare e modernizzare il settore energetico conformemente alle priorità dell’Unione dell’energia, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, e contribuire allo sviluppo sostenibile di detti settori, nonché sfruttare le potenziali sinergie tra questi. Tali investimenti dovrebbero inoltre includere progetti di interesse comune nei settori dello sviluppo urbano e rurale e in ambito sociale nonché nei settori dell’ambiente e delle risorse naturali, progetti che rafforzano la base scientifica e tecnologica dell’Unione, atti a produrre benefici per la società e un migliore sfruttamento del potenziale economico e industriale delle strategie relative all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, compresi infrastrutture di ricerca, e impianti pilota e di dimostrazione, nonché progetti riguardanti il capitale umano, la cultura e la salute. Gli incentivi basati sul mercato e l’addizionalità apportata dal FEIS dovrebbero assicurare che il FEIS stesso punti su progetti sostenibili sotto il profilo sociale ed economico senza alcuna preallocazione settoriale o regionale, soprattutto per far fronte a forti fabbisogni d’investimento o ai fallimenti del mercato.
Nel contempo il FEIS dovrebbe essere in grado di sostenere progetti rispettosi dell’ambiente e giovare alle industrie e alle tecnologie con un alto potenziale di crescita, nonché contribuire alla trasformazione verso un’economia ecologica, sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Mediante il superamento delle attuali difficoltà d’investimento dell’Unione e la riduzione delle disparità regionali dovrebbero, il FEIS dovrebbe contribuire a rafforzare la competitività e il potenziale di ricerca e innovazione dell’Unione e a rinsaldarne la coesione economica, sociale e territoriale, nonché a sostenere una transizione efficiente sul piano energetico e delle risorse, anche per quanto riguarda le infrastrutture, verso un’economia circolare sostenibile e basata sull’energia da fonti rinnovabili, attraverso la creazione di posti di lavoro stabili ed equamente retribuiti. Il FEIS dovrebbe puntare su progetti di qualsiasi dimensione che favoriscano la creazione di posti di lavoro di qualità, la crescita sostenibile a breve, medio e lungo termine e la competitività, in particolare quando tali progetti presentino il valore aggiunto più elevato, contribuendo in tal modo agli obiettivi politici dell’Unione, conformemente all’articolo 9 del trattato sull’Unione europea (TUE) e all’articolo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Per conseguire gli obiettivi generali di cui al presente regolamento), il FEIS dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi fissati agli articoli 170, 173 e 179 TFUE e all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE.
14. Il FEIS dovrebbe sostenere progetti nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione. Gli investimenti finanziati a titolo del FEIS dovrebbero contribuire alla realizzazione dei programmi e delle politiche dell’Unione esistenti, nonché degli obiettivi e delle finalità della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essi dovrebbero sostenere l’attuazione delle conclusioni del Consiglio Europeo del 17 giugno 2010.
15. Il FEIS dovrebbe sostenere progetti per lo sviluppo del settore energetico. Nella sua comunicazione intitolata «Una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici», la Commissione sottolinea l’importanza dell’efficienza energetica quale fonte di energia a sé stante e afferma chiaramente che il FEIS «offre l’occasione di mobilitare ingenti investimenti nella ristrutturazione degli edifici». Si riconosce che gli investimenti nell’efficienza energetica creeranno fino a due milioni di posti di lavoro entro il 2020, e probabilmente altri due milioni entro il 2030. Per garantire che il FEIS consegua il suo obiettivo di incentivare gli investimenti privati, creare posti di lavoro, promuovere uno sviluppo economico resiliente e ridurre gli squilibri macroeconomici, si dovrebbe accordare particolare attenzione all’efficienza energetica. Il FEIS dovrebbe sostenere progetti in linea con gli obiettivi dell’Unione in materia di clima, energia ed efficienza fissati nella strategia Europa 2020 e nel quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030 e finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
16. Il FEIS dovrebbe sostenere progetti per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di attrezzature e tecnologie innovative per i trasporti. Il sostegno del FEIS alle infrastrutture di trasporto dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi dei regolamenti (UE) n. 1315/2013 e (UE) n. 1316/2013 mediante la creazione o la dotazione di nuove infrastrutture o di infrastrutture mancanti, nonché attraverso l’ammodernamento e la ristrutturazione di quelle esistenti, permettendo nel contempo il finanziamento di attività di ricerca e innovazione in tale settore. È opportuno prestare particolare attenzione ai progetti sinergici in grado di rafforzare i collegamenti tra i settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia e ai progetti in materia di trasporti urbani intelligenti e sostenibili.
17. Il FEIS dovrebbe fornire sostegno finanziario alle entità che contano un massimo di 3000 dipendenti, con particolare attenzione alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione. Il maggiore accesso ai finanziamenti dovrebbe andare a particolare vantaggio delle PMI, come anche della creazione di start-up e spin-off accademici, delle imprese dell’economia sociale e delle organizzazioni senza scopo di lucro.
18. Il FEIS dovrebbe sostenere progetti per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), compresi progetti di interesse comune finalizzati al completamento del mercato interno nei settori delle telecomunicazioni e dell’infrastruttura digitale.
19. Il FEIS dovrebbe sostenere progetti nei settori dell’ambiente e dell’efficienza delle risorse, compreso il settore delle risorse naturali.
20. Il FEIS dovrebbe sostenere progetti nei settori del capitale umano, della cultura e della salute, compresi progetti nei settori dell’istruzione, della formazione, dello sviluppo di competenze nel campo delle TIC e dell’istruzione digitale, nonché progetti nel settore culturale e creativo, del turismo e in ambito sociale. Gli investimenti in tali settori dovrebbero adottare un approccio globale che, in ciascun caso, rispetti adeguatamente il valore intrinseco dell’istruzione e della cultura.
21. Nell’Unione, molte PMI e molte imprese a media capitalizzazione hanno bisogno di assistenza per poter ottenere finanziamenti dal mercato, soprattutto per gli investimenti a più elevato rischio. Il FEIS dovrebbe aiutare tali entità a colmare la carenza di capitali e a superare i fallimenti del mercato e la frammentazione finanziaria, che determinano condizioni di disparità nell’Unione, consentendo alla BEI e al Fondo Europeo per gli Investimenti («FEI»), nonché a banche o istituti nazionali di promozione e a piattaforme o fondi d’investimento di operare, direttamente e indirettamente, iniezioni di capitale, di prestare garanzie per una cartolarizzazione di elevata qualità dei prestiti e di offrire altri prodotti disponibili per il perseguimento delle finalità del FEIS.
22. Il FEIS deve essere istituito nel contesto della BEI. L’attività del FEIS di finanziamento delle PMI, delle piccole imprese a media capitalizzazione e di altre entità deve essere realizzata principalmente mediante il FEI.
23. Per rispondere al meglio ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS dovrebbe sostenere un’ampia gamma di prodotti finanziari, tra cui capitale, debito e garanzie, per soddisfare al meglio le esigenze dei progetti individuali. Una tale ampia gamma di prodotti dovrebbe permettere al FEIS di adattarsi alle esigenze del mercato incoraggiando nel contempo gli investimenti privati nei progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al finanziamento sul mercato privato o ai prodotti forniti da banche o istituti nazionali di promozione bensì dovrebbe agire quale catalizzatore di finanziamenti privati colmando le carenze del mercato, in modo da garantire un impiego dei fondi pubblici il più efficiente e strategico possibile e fungere da mezzo per rafforzare ulteriormente la coesione all’interno dell’Unione.
24. Per garantire una migliore tutela delle iniziative cofinanziate dall’Unione e trarne benefici commerciali ed economici, i partecipanti ai progetti FEIS dovrebbero rispettare, ove possibile, un insieme di norme elaborate nel quadro di Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013, per quanto concerne lo sfruttamento e la divulgazione dei risultati dei progetti, compresa la loro protezione mediante la proprietà intellettuale.
25. L’impatto del FEIS sulla creazione di occupazione e, ove possibile, sulla sua qualità dovrebbe essere sistematicamente monitorato mediante una valutazione annuale, su base aggregata, dei risultati e dell’impatto delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI sostenute a titolo del presente regolamento.
26. Il FEIS dovrebbe assicurare l’addizionalità contribuendo a far fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e sostenendo operazioni che la BEI, il FEI o gli altri strumenti finanziari dell’Unione non avrebbe potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, senza il sostegno del FEIS nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia stabilita ai sensi del presente regolamento (garanzia dell’Unione). A tal fine, il FEIS dovrebbe tipicamente puntare su progetti che presentino un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI.
27. Il FEIS dovrebbe interessare gli investimenti considerati economicamente e tecnicamente sostenibili, sulla base di un’analisi costi-benefici secondo le norme dell’Unione. Nel contempo, gli investimenti dovrebbero soddisfare le condizioni specifiche per ottenere i finanziamenti del FEIS.
28. Il FEIS dovrebbe puntare su investimenti che presentino un grado appropriato di rischio, di norma superiore a quello delle operazioni ordinarie della BEI, pur essendo coerenti con le politiche dell’Unione, compresi l’obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro di qualità e la coesione economica, sociale e territoriale, e pur soddisfacendo le condizioni specifiche per ottenere i finanziamenti del FEIS.
29. Il FEIS dovrebbe essere dotato di un’appropriata struttura di governance la cui funzione dovrebbe essere commisurata al solo scopo di garantire un impiego adeguato della garanzia dell’Unione. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta di un comitato direttivo, un direttore generale e un comitato per gli investimenti. Essa non dovrebbe sconfinare o interferire con il processo decisionale della BEI, o sostituirsi agli organi decisionali di quest’ultima. Il comitato direttivo dovrebbe, in particolare, stabilire gli orientamenti strategici del FEIS e le regole necessarie per il suo funzionamento. Il direttore generale dovrebbe essere responsabile della gestione quotidiana del FEIS e svolgere i lavori preparatori delle riunioni del comitato per gli investimenti.
30. Il Comitato per gli investimenti dovrebbe assumere decisioni, in maniera trasparente e indipendente, sull’impiego della garanzia dell’Unione per i progetti potenziali e per le operazioni con le banche o gli istituti nazionali di promozione o le piattaforme d’investimento. Il Comitato per gli investimenti dovrebbe essere composto di otto esperti indipendenti che rappresentino un’ampia gamma di competenze, quali definite nel presente regolamento e dal direttore generale. Il Comitato per gli investimenti dovrebbe rispondere al comitato direttivo, incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del FEIS e di verificare su base continuativa che i membri del comitato per gli investimenti rispettino i loro obblighi ai sensi del presente regolamento.
31. Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti è opportuno che l’Unione conceda una garanzia dell’Unione che non superi, in alcun momento, i 16  miliardi di EUR. Se concessa sulla base del portafoglio, la copertura della garanzia dovrebbe essere soggetta a un massimale dipendente dal tipo di strumento (debito, capitale o garanzia) fissato in percentuale del volume del portafoglio di impegni in essere. Nelle previsioni, una volta che alla garanzia si abbineranno i 5.000.000.000 EUR forniti dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 60.800.000.000 EUR. Si prevede che l’importo di 60.800.000 000 EUR sostenuto dal FEIS generi nell’Unione ulteriori investimenti per 315 miliardi di EUR entro tre anni dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento. È auspicabile che la partecipazione degli Stati membri nell’attuazione del piano di investimenti ne aumenti l’impatto. Le garanzie associate a progetti ultimati senza ricorso alla garanzia dovrebbero essere messe a disposizione per il sostegno di nuove operazioni.
32. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell’applicazione del presente regolamento. Tale relazione dovrebbe indicare se il FEIS stia conseguendo i suoi obiettivi e se è giustificato un sistema specifico di sostegno degli investimenti nell’Unione. In particolare, la relazione dovrebbe valutare il conseguimento degli obiettivi generali stabiliti nel presente regolamento, la mobilitazione di capitale privato, nonché contenere una valutazione dell’addizionalità apportata dal FEIS, il profilo di rischio delle operazioni sostenute dal FEIS e l’impatto macroeconomico del FEIS, compreso il suo impatto sulla crescita e l’occupazione. Se la relazione conclude che il mantenimento di un sistema di sostegno degli investimenti è giustificato, la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento, in particolare allo scopo di definire un nuovo periodo di investimento, di assicurare la continuità degli investimenti e l’adeguato finanziamento. Se la relazione conclude che il FEIS non sta conseguendo i suoi obiettivi e che il mantenimento di un sistema di sostegno degli investimenti non è giustificato, la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare una proposta volta ad assicurare una corretta cessazione del FEIS, mantenendo tuttavia la garanzia dell’Unione per le operazioni già approvate a norma del presente regolamento.
33. La BEI finanzierà le operazioni del FEIS attraverso emissioni di titoli sui mercati. La Banca centrale europea ha comunicato la sua decisione di includere le obbligazioni della BEI nell’elenco delle obbligazioni idonee a essere acquistate nell’ambito del suo programma di acquisto del settore pubblico.
34. Per raggiungere l’obiettivo iniziale di 315.000.000 000 EUR nel più breve tempo possibile, le banche o gli istituti nazionali di promozione e i fondi e le piattaforme d’investimento, con il sostegno della garanzia dell’Unione, dovrebbero svolgere un ruolo preminente nell’individuare i progetti economicamente sostenibili, nello sviluppare e, se del caso, nel raggruppare i progetti e nell’attrarre i potenziali investitori. In tale contesto, dovrebbe essere possibile istituire delle piattaforme multinazionali per promuovere progetti transfrontalieri o gruppi di progetti che interessano più Stati membri.
35. Le piattaforme d’investimento possono, se del caso, riunire co-investitori, autorità pubbliche, esperti, istituti di istruzione, formazione e ricerca, le parti sociali e i rappresentanti della società civile interessati e altri attori pertinenti a livello dell’Unione, nazionale e regionale. (…)

"Dai colore ai diritti delle persone con disabilità" - VI Concorso Scolastico AIFO – A.S. 2015-16
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