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Jobs Act: novità per l’accesso al lavoro dei disabili

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Approvati definitivamente dal Consiglio dei Ministri i decreti attuativi del Jobs Act che ridefiniscono l’accesso al lavoro delle persone con disabilità.

Con il decreto attuativo dal titolo “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, è stato cambiato il regolamento che riguarda il collocamento mirato per i disabili, sulla base della promozione di reti integrate, anche con l’INAIL, accordi collettivi, modalità di valutazione disabilità, istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo, istituzione buone pratiche di inclusione lavorativa.

Tra le novità introdotte dal provvedimento per quanto concerne l’inserimento lavorativo da parte delle aziende e delle associazioni: l’obbligo di assumere scatta sempre dai 15 dipendenti, ma dai 15 ai 35 dipendenti, a partire dal primo gennaio 2017, bisognerà avere sempre alle dipendenze lavoratori disabili, scelti secondo le quote di categorie protette stabilite.

Le aziende potranno poter comprendere, nella quota di riserva, lavoratori già disabili prima dell’assunzione che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o al 45% per le disabilità intellettiva e psichiche, anche se non sono stati assunti tramite il collocamento obbligatorio.

I datori di lavoro potranno assumere lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa, la stipula di convenzioni e l’assunzione diretta.

Per le aziende che non rispettano l’obbligo di assunzione delle categorie speciali, rimangono le stesse sanzioni. Ma permangono gli sgravi contributivi per l’assunzione di dipendenti riservati, che variano in base al grado di riduzione della capacità lavorativa e possono essere dal 35% al 70%. Per l’assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica l’incentivo è del 70% della retribuzione mensile lorda per 60 mesi sia per assunzioni a tempo determinato che indeterminato. In tutti gli altri casi, invece, lo sgravio contributivo è previsto soltanto per le assunzioni a tempo indeterminato e per 36 mesi.

Infine, viene anche modificato l’accesso agli incentivi, con la corresponsione diretta e immediata al datore di lavoro da parte dell’INPS, e non più dalle Regioni, tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili.

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