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Queste imprese godono di benefici nel caso soddisfino alcuni requisiti e si iscrivano alla sezione speciale del Registro delle imprese. Possono essere startup innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni alla data del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
L’art. 25, comma 2, del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, ne offre una definizione: “… l’impresa startup innovativa, di seguito «startup innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, …”.
La normativa prevede poi una serie di requisiti affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come startup innovativa:
Inoltre è richiesto che sia rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:
Proseguendo nell’esame della normativa, l’art. 25, comma 3 dispone che: “le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate startup innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la startup innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.”
Fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it
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[…] i cui requisiti e benefici sono indicati nei nostri approfondimenti di settembre 2015 (leggi la prima parte e la seconda parte), segue le modalità previste per l’iscrizione dell’atto costitutivo delle […]