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Green pass: nuove regole dal 1° settembre

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Da oggi, mercoledì 1° settembre, nuove regole per quanto riguarda il tanto discusso green pass, la certificazione verde che si ottiene dopo almeno una dose vaccinale, dopo un test molecolare o rapido negativo e dopo la guarigione dal Covid-19 (entro 6 mesi dalla malattia).

Due le aree principali di novità, a seguito del decreto legge n° 111 dello scorso 6 agosto: i trasporti e la scuola.

Per quanto concerne i trasporti il green pass diventa obbligatorio per viaggiare su aerei, traghetti e navi che sono in servizio tra regioni diverse (ad eccezione di quelli sullo stretto di Messina) oltre che su treni, pullman e autobus a lunga percorrenza, dove per lunga percorrenza si intendono gli spostamenti su Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità (come le Frecce di Trenitalia o Italo) ma non è necessario per salire sui treni regionali.

Nulla cambia invece per i trasporti pubblici locali, come bus urbani, tram e metro, su cui non serve il green pass.

Per quanto concerne invece la scuola, il green pass diventa obbligatorio dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 per tutto il personale scolastico, dagli insegnanti ai collaboratori, fino al personale ATA. Nel caso non si abbia la certificazione non si può andare al lavoro. Dal quinto giorno a casa, l’assenza verrà considerata ingiustificata e “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”, specifica l’articolo 1 del decreto.

Novità anche per le università: a differenza di tutti gli altri studenti, dal 1° settembre tutti gli universitari hanno l’obbligo di mostrare il green pass per frequentare le lezioni, fare gli esami, entrare nelle mense universitarie ecc.

Per il resto, rimangono valide le regole adottate in Italia dal 6 agosto scorso, che prevedono l’obbligatorietà del green pass per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei e mostre, piscine, palestre, centri benessere, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, concorsi pubblici.

Per maggiori info: https://www.dgc.gov.it/web/

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